La vendita on line di medicinali è un tema di grande attualità, visto il crescente successo avuto da questa pratica commerciale negli ultimi anni. Il punto è però prestare attenzione alle regole a cui è soggetta la modalità di vendita dell’ “e-commerce” che sarà, sì, più comoda per i cittadini, ma che presenta anche profili delicati quanto alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini stessi.
Nell’articolo “Vendita on line dei medicinali”, pubblicato tempo fa in questa stessa sezione “Il punto di vista dell’avvocato”, si era dato atto del quadro normativo dell’epoca (era l’estate 2015). In particolare, avevamo descritto quali erano (e sono) i principali adempimenti perché l’attività di vendita di medicinali on line potesse essere intrapresa sulla base del d.lgs. 17/2014 di recepimento della Direttiva 2011/62/UE. In quel momento mancava il decreto ministeriale di attuazione che doveva predisporre il logo nazionale da assegnare ai farmacisti autorizzati dalla competente autorità regionale alla vendita on line. Ora il decreto ministeriale è stato emanato (si tratta del decreto del Ministro della Salute del 6.7.2015). Ma pare che anche questo non sia bastato a risolvere i profili critici della questione.
Ricostruiamo quindi il quadro delle regole che disciplinano la materia.
Innanzitutto, è risaputo che è possibile vendere on line soltanto medicinali senza obbligo di ricetta medica (OTC e SOP). Ed è possibile farlo solo ed esclusivamente attraverso i siti internet (riferiti a farmacie o parafarmacie) che siano stati autorizzati dall’autorità regionale e che siano iscritti nell’elenco ministeriale (a seguito del conseguimento del famoso “logo identificativo nazionale”).
Inoltre, è possibile vendere on line al pubblico solo i medicinali di cui la farmacia è già in possesso, usando il codice univoco della farmacia stessa e conservati presso il magazzino della medesima farmacia. Non è cioè consentito vendere on line i medicinali utilizzando il “codice grossista” di cui i farmacisti siano eventualmente titolari. Né è possibile per i farmacisti disporre la consegna dei medicinali direttamente tramite grossista.
Da ultimo, va segnalato un aspetto critico della vicenda. Al fine di arginare le derive più pericolose dell’ondata “tecnologica” che ha interessato il commercio dei medicinali, il Ministero della Salute ha chiarito – con una circolare del 10 maggio 2016 – che “L’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) ovvero applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP) …, non è consentito in quanto la vendita on line è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati attraverso il sito all’uopo indicato che deve coincidere con quello registrato nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita on line di medicinali, pubblicato sul portale del Ministero”. Ciò è chiaramente finalizzato a tutelare la sicurezza dei cittadini che, al di fuori della “zona protetta” costituita dall’e-commerce autorizzato dal Ministero, corrono seri rischi di imbattersi in medicinali contraffatti e di dubbia provenienza. Senza contare l’ulteriore rischio di smercio abusivo e incontrollato di medicinali con obbligo di prescrizione medica (se per avere il medicinale serve la ricetta, come è possibile verificare la prescrizione prima di disporre la vendita e la consegna del medicinale stesso?).
Malgrado ciò, pare che alcuni dei metodi di vendita on line di medicinali vietati dal Ministero (in particolare il metodo della “piattaforma”) stiano comunque prendendo piede, suscitando perplessità da parte degli Ordini professionali (preoccupati soprattutto dalla facilità con cui i cittadini riescono – tramite la piattaforma – ad entrare in possesso di medicinali con obbligo di ricetta senza alcuna garanzia di sorveglianza).
Inoltre negli ultimi tempi hanno avuto una rapida diffusione le applicazioni (“app”) per la consegna a domicilio dei medicinali. L’utente prenota i medicinali tramite l’app; i medicinali sono poi acquistati fisicamente in farmacia da un fattorino, il quale provvede anche alla consegna dei medicinali stessi al domicilio dell’acquirente. Dal momento che in questo caso l’acquisto avviene fisicamente in farmacia (a differenza dell’e-commerce), il servizio può interessare anche medicinali soggetti a prescrizione medica. Il che apre scenari quanto mai pericolosi (posto che la ricetta dovrebbe essere ritirata, per esempio, dal fattorino che effettua la consegna, e non già consegnata nelle mani del farmacista).
La questione è già all’attenzione del NAS, che sta conducendo le opportune indagini per conto della Procura della Repubblica. Gli sviluppi della vicenda saranno importanti e decisivi per tutti i soggetti coinvolti.