Storia
Storia dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino
Nel 1910, per la mancanza di una legge regolante l’esercizio professionale, sorsero gli Ordini Sanitari Provinciali, come organi voluti dal Governo e dalle categorie professionali, indispensabili per la tutela dei diritti dei singoli ed a garanzia, dovuta allo Stato, dell’efficienza e regolarità di funzionamento di servizi così delicati quali quelli farmaceutici, medici e veterinari. La legge portante il n. 455 del 10 luglio 1910 istituì pure i consigli preposti all’amministrazione degli Ordini, i quali dovevano:
- provvedere alla formazione (mantenendolo sempre aggiornato) dell’elenco dei professionisti che esercitavano nella provincia, con tutti i dati che li riguardavano (Albo Professionale);
- sorvegliare, in determinate forme, l’attività dei singoli (Disciplina degli Iscritti agli Albi).
Questi consigli, che nel loro seno eleggevano un presidente, un segretario ed un tesoriere, dovevano collaborare con le prefetture e i comuni nel campo di loro stretta pertinenza. La legge costitutiva non faceva alcun cenno ad organismi centrali federativi degli Ordini. Furono i presidenti di tali consigli e i presidenti delle varie associazioni sino allora esistenti che, riuniti a Napoli, crearono il 12 ottobre 1912 la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), esattamente una settimana dopo la costituzione all’Aia della Fédération Internationale Pharmaceutique (F.I.P.).
Nel 1927 il Governo dichiarò la decadenza della F.O.F.I., che mai aveva voluto riconoscere ufficialmente, sostituendola, come organismo centrale di categoria, con il Sindacato Nazionale dei Farmacisti.
Infine, con il D.L. n. 184 del 5 marzo 1935, gli ordini sanitari furono soppressi e tutte le funzioni spettanti ai consigli degli Ordini stessi (in primis la tenuta degli Albi e la disciplina degli iscritti) vennero affidate ai segretari dei sindacati provinciali di categoria. Quando cessò lo “stato di guerra” (15 ottobre 1946), in quasi tutte le province i sindacati erano già stati sciolti e sostituiti nuovamente con gli Ordini, ricostituiti mediante libere elezioni effettuate, però, con una legge (n. 455 del 10 luglio 1910) già nulla in quanto abolita dal D.L. del 1935 sopra riportato. Il D.L. del Capo Provvisorio dello Stato (On. De Nicola) n. 233 del 13 settembre 1946 sulla “Ricostruzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la Disciplina dell’Esercizio delle Professioni Stesse” sanò la situazione, rinviando le prime elezioni “regolari” al tempo (massimo) di due mesi dall’entrata in vigore del “Regolamento esecutivo del D.L. 1946”, regolamento che però uscì soltanto quattro anni dopo (5 aprile 1950 – D.P.R. n. 221).
La legge del 1946 è stata integrata varie volte negli anni successivi e, di pari passo, il regolamento di esecuzione del 1950 è stato modificato. In ogni provincia sono costituiti gli ordini dei Farmacisti, dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e dei Veterinari (professioni sanitarie) e i Collegi delle Ostetriche, delle Infermiere Professionali (diplomate), delle Assistenti Sanitarie Visitatrici e delle Vigilatrici d’Infanzia (professioni sanitarie “ausiliarie”). Ciascuno di questi ordini e collegi elegge, in assemblea, tra gli iscritti all’Albo, a maggioranza relativa e a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, che è composto da:
- cinque membri se gli iscritti all’Albo non superano i cento;
- sette membri se superano i cento ma non i cinquecento;
- nove membri se superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento;
- quindici membri se superano i mille e cinquecento (come nel caso di Torino, Milano, Roma e Napoli).
I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata “entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade”. Ogni Consiglio “elegge nel proprio seno” un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario: il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza e svolge le funzioni a lui delegate.
Il Consiglio, entro limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine, stabilisce una tassa annuale per l’iscrizione all’Albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri. La cancellazione dall’Albo è pronunciata dal Consiglio Direttivo d’ufficio o su richiesta dell’autorità sanitaria e del Procuratore della Repubblica, nei casi di:
- perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
- trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;
- rinuncia all’iscrizione;
- morosità nel pagamento dei contributi.
Gli ordini sono riuniti in Federazione nazionale con sede a Roma (F.O.F.I. – Via Palestro 75), diretta da un “Comitato Centrale” (C.C.) composto da tredici membri eletti dai Presidenti degli Ordini, riuniti in Consiglio Nazionale (C.N.), “non oltre il mese di marzo dell’anno successivo all’elezione dei Presidenti e Consigli degli Ordini”, tra gli iscritti agli Albi, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto. Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti (e frazione) all’Albo Provinciale.
Al Comitato Centrale della F.O.F.I. spettano le seguenti attribuzioni:
- vigilare sul Piano nazionale alla conservazione del decoro e dell’indipendenza della professione;
- coordinare e promuovere l’attività degli Ordini anche in campo culturale;
- designare i rappresentanti della F.O.F.I. presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
- dare il proprio concorso alle Autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare gli Ordini;
- dare direttive di massima agli Ordini per la risoluzione delle controversie in campo provinciale;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini.
A proposito di questo potere disciplinare, il Consiglio dell’Ordine deve esercitarlo nei confronti degli iscritti all’Albo colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio professionale, o comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale; il Comitato Centrale esercita lo stesso potere nei confronti dei componenti direttivi degli Ordini.
Le sanzioni disciplinari sono:
- l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
- la censura, dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- la sospensione dall’esercizio professionale per la durata da uno a sei mesi (non sono ammessi altri limiti di tempo);
- la radiazione dall’Albo (atto infamante, con necessità di almeno cinque anni di buona condotta per poter riprendere eventuale reiscrizione, senza riacquisire l’anzianità precedente).
Le formalità sopra accennate sono ora eliminate e sostituite da un semplice atto d’ufficio in alcuni casi: il Consiglio pronunzia la radiazione all’Albo, prendendo atto della condanna definitiva del collega per:
- commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti;
- istigazione all’aborto o atti abortivi su donna incinta o ritenuta incinta;
- ogni altro delitto non colposo con pena minima non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni di reclusione.
Il sanitario a carico del quale il Consiglio ha preso un provvedimento disciplinare può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie; il ricorso ha effetto sospensivo salvo nei casi sopra elencati.
Gli iscritti all’Albo sono tenuti all’iscrizione ed al pagamento dei contributi all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F. – Viale Pasteur 49, Roma). La misura del contributo annuo è fissata dal Consiglio dell’E.N.P.A.F., d’accordo con il Consiglio Nazionale (C.N.) della Federazione degli Ordini (F.O.F.I.).
