E.N.P.A.F.

L’ENPAF ha attivato un servizio online che consente ad ogni iscritto la possibilità di verificare sia la propria situazione anagrafica che quella contributiva (anni di contribuzione, pagamenti contributivi anno in corso, eventuali periodi di disoccupazione, ricongiunzione e riscatti). È inoltre possibile effettuare la stampa degli attestati di pagamento dei contributi e del duplicato per il pagamento dell’anno in corso. Invitiamo pertanto gli iscritti ad iscriversi mediante il link http://www.enpaf.it/enpaf-online/articoli-enpaf/enpaf-online al fine di tenere monitorata la situazione contributiva.

Nell’ambito del processo di dematerializzazione documentale avviato al fine di rendere più rapida ed efficace la comunicazione con gli iscritti, l’Enpaf ha deciso di ridurre progressivamente, fino alla completa eliminazione, il ricorso all’invio dei bollettini bancari in formato cartaceo tramite il servizio postale.

Pertanto il bollettino bancario di sollecito o di conguaglio per il pagamento dei contribuiti Enpaf 2020 su unica rata con scadenza 3 dicembre 2020 verrà notificato agli iscritti tramite l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicato dagli interessati all’Ordine di appartenenza.

Si segnala fin da ora che, nel 2021, l’intera procedura di riscossione delle quote contributive avverrà unicamente con la notifica dei bollettini bancari agli indirizzi PEC degli iscritti.

Convenzione EMAPI – Copertura assicurativa sanitaria
Con delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2017, l’Enpaf ha aderito ad EMAPI, l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, stipulando, in attuazione di quanto previsto dal proprio Regolamento di assistenza, una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta Enpaf. La convenzione prevede una copertura sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66% da infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC). Si prevede, inoltre, la possibilità per gli assicurati di estendere, con oneri a loro carico, le medesime coperture al proprio nucleo familiare.
La copertura assicurativa sarà attiva dalle ore 00.00 del 16 gennaio 2018 ed è subordinata alla condizione di regolarità contributiva del richiedente. Per maggiori informazioni clicca qui oppure scarica la tabella riassuntiva delle coperture garantite.

ENPAF: DIFFERIMENTO SCADENZE CONTRIBUTIVE 2020 (Comunicato stampa del 18 marzo 2020)

Finanziamenti a tasso agevolato BNL Gruppo BNP Paribas per iscritti Enpaf con partita Iva (Scarica informazioni)

Comunicato stampa per l’erogazione del contributo una tantum in favore degli iscritti colpiti dal virus COVID-19 (Scarica)

Interventi a favore dei farmacisti iscritti che frequentano scuola di specializzazione
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 gennaio ha adottato la disciplina degli interventi in favore dei farmacisti iscritti che frequentano una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, o equipollenti. Per finanziare l’iniziativa è stato disposto uno stanziamento di 200.000,00 euro. Non si tratta del primo intervento, infatti, in precedenza con deliberazione consiliare del 24 maggio 2018 è stata data una prima attuazione finanziata con uno stanziamento di 100.000,00 euro che si è esaurito.
Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti all’Enpaf che siano regolarmente immatricolati presso una scuola di specializzazione ed avere superato l’esame di profitto o aver conseguito il diploma di specializzazione. Non devono essersi verificate interruzioni nella regolare progressione degli anni di corso frequentati. La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo al conseguimento dell’esame di fine corso o del diploma di specializzazione relativi all’anno accademico per cui si richiede il beneficio.
Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli necessari per presentare la domanda utilizzare il link:
http://www.enpaf.it/scuola-specializzazione-2018/servizi/assistenza/scuola-specializzazione-2018

Rottamazione bis cartelle esattoriali. Disposizioni del decreto fiscale (d.l. 148/2017)
Il decreto legge n. 148/2017 ha disposto la proroga del termine al 30 novembre 2017 per le rate in scadenza a luglio e a settembre 2017 delle procedure di definizione agevolata già avviate e non pagate. Ha, inoltre, introdotto la possibilità di accedere alla definizione, presentando istanza entro il 31 dicembre 2017, ai debitori che, in precedenza, erano stati esclusi dalla rottamazione per non aver versato le rate, relative a precedenti piani di dilazione, in scadenza al 31 dicembre 2016. Il contribuente dovrà pagare entro il 31 maggio 2018 le rate scadute e non pagate, e in successive tre rate le somme delle cartelle “rottamate” relative agli anni 2000-2016. Il decreto, inoltre, estende la cosiddetta rottamazione alle cartelle esattoriali affidate all’Agente tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017; occorrerà che la richiesta venga presentata entro il 15 maggio 2018. Si potranno versare le somme dovute fino a un massimo di 5 rate di pari importo in scadenza tra la seconda metà del 2018 e i primi mesi del 2019. Infine, la possibilità di accedere alla definizione delle nuove cartelle è prevista anche qualora non risultino versate le rate dei piani di dilazione già in essere.

Cumulo contributivo – Nota informativa
La domanda di pensione in cumulo è scaricabile dal sito www.enpaf.it, area modulistica – sezione pensioni – “pensioni in cumulo” e può essere trasmessa all’indirizzo pec: posta@pec.enpaf.com o tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: sede di Viale Pasteur n. 49, 00144 Roma, allegando la documentazione richiesta.

Nuovo regolamento Enpaf – regime delle domande fino al 31.12.2017
A gennaio 2018 è entrato in vigore il regolamento di Assistenza  approvato dai Ministeri vigilanti il 13 giugno 2017. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina http://www.enpaf.it/sussidi/servizi/assistenza/prestazioni-assistenziali.

Contributi – Prolungamento disoccupazione da da 5 a 7 anni.
Con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 3 del 28 aprile 2016 che ha modificato l’art. 21 del regolamento Enpaf, prevedendo che l’iscritto che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria possa beneficiare della riduzione del contributo previdenziale nella misura dell’85% – ovvero del contributo di solidarietà nella misura dell’1% del contributo intero – per un periodo massimo non più di cinque anni ma di sette con efficacia limitata al triennio 2016/2018 e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il periodo in questione tornerà ad essere di cinque anni, salva eventuale ulteriore modifica regolamentare.
L’entrata in vigore della norma è fissata al 1° gennaio 2016 e ne è esclusa l’efficacia retroattiva.
Per maggiori informazioni clicca qui

Convenzione EMAPI – Copertura assicurativa sanitaria
Con delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2017, l’Enpaf ha aderito ad EMAPI, l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, stipulando, in attuazione di quanto previsto dal proprio Regolamento di assistenza, una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta Enpaf.
La convenzione prevede una copertura sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66% da infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC). Si prevede, inoltre, la possibilità per gli assicurati di estendere, con oneri a loro carico, le medesime coperture al proprio nucleo familiare.
La copertura assicurativa sarà attiva dalle ore 00.00 del 16 gennaio 2018 ed è subordinata alla condizione di regolarità contributiva del richiedente. Per maggiori informazioni clicca qui

VADEMECUM E.N.P.A.F.

Questo vademecum vuole essere una guida sintetica su alcuni aspetti del regolamento E.N.P.A.F. di maggiore rilevanza per gli iscritti, la cui conoscenza diviene indispensabile soprattutto in caso di mancanza di continuità nell’esercizio della professione, nel momento dell’iscrizione e della cancellazione.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sugli argomenti trattati o su altri argomenti inerenti all’ E.N.P.A.F., si consiglia la consultazione del regolamento sul sito E.N.P.A.F. o di contattare direttamente l’Ente.

  1. PERCHÉ È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALL’E.N.P.A.F.

  2. QUANTO SI DEVE PAGARE PER L’ ANNO 2021?

  3. SI PUÓ RIDURRE LA QUOTA ANNUALE?

  4. STAGISTI, SPECIALIZZANDI e BORSISTI

  5. CANCELLAZIONE

  6. L’ASSISTENZA E.N.P.A.F.

  7. LA MATERNITÀ E.N.P.A.F.

  8. LA PENSIONE E.N.P.A.F.

 1. PERCHÉ È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALL’ENPAF?

L’iscrizione all’Ordine comporta l’iscrizione obbligatoria ed automatica all’Ente Nazionale di Previdenza dei Farmacisti  (E.N.P.A.F)

La legge che impone a tutti i farmacisti iscritti all’Ordine di pagare l’ E.N.P.A.F.(senza distinguo tra liberi professionisti e dipendenti) risale al 1946:

Art. 21. del Dlgs DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946 ).

2. QUANTO SI DEVE PAGARE PER L’ ANNO 2022?

ContributoPrevidenzaAssistenzaMaternità Totale
Intero4.627,0048.008,004683,00
Doppio9.254,0048.008,009.310,00
Triplo13.881,0048.008,0013.937,00
Rid. del 33,33%3.085,0048.008,003.141,00
Rid. del 50%2.314,0048.008,002.370,00
Rid. del 85%694,0048.008,00750,00
Solidar. 3% (dipendenti)139,0048.008,00195,00
Solidar. 1% (disoccupati)46,0048.008,00102,00

Il contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio non è frazionabile nell’anno ed è quindi dovuto dall’iscritto al 1° Gennaio, così come dall’iscritto che si iscrive all’Ordine entro il 31 Dicembre, nella quota intera, salvo presentazione di domanda di riduzione del contributo stesso, ovvero di adesione al fondo di solidarietà.

Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.

3. SI PUÓ RIDURRE LA QUOTA ANNUALE?

La riduzione del contributo può essere riconosciuta ESCLUSIVAMENTE in seguito a presentazione di domanda redatta sui moduli predisposti (scaricabili cliccando qui) dall’E.N.P.A.F. entro:

  • il 30 Settembre dell’anno successivo a quello d’iscrizione – per il neo iscritto
  • il 30 Settembre dell’anno in corso per tutti gli altri iscritti

Il termine di decadenza del 30 Settembre è prorogato al 31 Dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione si raggiunga dopo il 30 Settembre.

Esempio: se nell’anno solare entro il 30 Settembre sommando l’attività lavorativa e l’iscrizione al centro per l’impiego non raggiungo le condizioni utili per avere il diritto, non avrebbe senso presentare la domanda.

Se presentando la domanda successivamente al 30 Settembre, ma comunque entro il 31 Dicembre, si riuscisse a raggiungere le condizioni necessarie, sarebbe accettata la domanda anche oltre il termine del 30 Settembre.

La domanda viene accolta se l’iscritto si trova in una delle condizioni che danno diritto alla riduzione, per almeno 6 mesi ed un giorno nell’anno solare, ovvero per almeno la metà più un giorno in un anno frazionato.

Al fine del computo si terrà conto dei giorni di calendario. Quindi se – per esempio – è presente un’iscrizione

  • dal 25 Luglio al 31 Dicembre occorreranno almeno 81 giorni
  • dal 1° Gennaio al 14 Giugno occorreranno almeno 84 giorni

E’ INDISPENSABILE fare tale verifica e mettersi in condizione di avere diritto alla riduzione PRIMA della presentazione della domanda di ISCRIZIONE all’Ordine, ovvero di CANCELLAZIONE.

CONDIZIONI ESSENZIALI PER AVERE E MANTENERE IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE

Premesso che il versamento del contributo E.N.P.A.F. può essere ridotto del 33,33% (si paga il 66,66%), del 50%, dell’85,00% (si paga il 15%) è da chiarire che chi paga una riduzione del contributo in una delle percentuali sopra indicate, maturerà la corrispondente percentuale di pensione all’età pensionabile.

E’ da tenere comunque presente che NON TUTTI HANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE MASSIMA DELL’85%. La riduzione massima viene in effetti concessa esclusivamente:

  • agli iscritti che esercitano attività professionale – od equiparata – e che siano soggetti per legge all’assicurazione obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria
  • agli iscritti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, regolarmente iscritti al centro per l’impiego, con dichiarazione di disponibilità. In tal caso la riduzione massima è consentita con un limite di 7 anni con efficacia limitata al triennio 2016-2018.
  • ai pensionati E.N.P.A.F. che non esercitano l’attività professionale

HANNO DIRITTO AL MASSIMO ALLA RIDUZIONE DEL 50%:

  • coloro che non esercitano l’attività professionale, anche se dipendenti
  • i pensionati di altro Ente che non esercitano l’attività professionale

TUTTI COLORO CHE HANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE MASSIMA DEL CONTRIBUTO E SONO ISCRITTI DOPO IL 01.01.2004 HANNO – IN ALTERNATIVA – LA FACOLTÀ DI CHIEDERE L’ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

  • nella misura del 3% se dipendenti
  • nella misura dell’1% se disoccupati (in vigore dal 1°.1.2014)

per entrambe le categorie valgono i dettagli indicati per la riduzione massima dell’85%, con l’unica differenza che in questo caso occorre che l’iscritto dipendente dichiari anche di esercitare l’attività professionale di farmacista esclusivamente in regime di lavoro dipendente.

In caso di adesione al fondo di solidarietà, il contributo versato non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche e non può essere portato in deduzione del reddito.

In caso di perdita del diritto alla riduzione del contributo previdenziale l’interessato è tenuto a darne comunicazione all’ E.N.P.A.F. entro l’anno in cui si è verificato l’evento.

NON HANNO DIRITTO AD ALCUNA RIDUZIONE – NÈ ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ:

  • I titolari di farmacia
  • I soci farmacisti (sia collaboratori che direttori)

anche se mantengono per un solo giorno nell’anno solare tale condizione. Rientrano in tale categoria anche gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia.

L’ISCRITTO CHE CESSA L’ATTIVITÀ DI TITOLARE O ESCE DALLA SOCIETÀ ENTRO IL 31 DICEMBRE PUO’ GODERE DELLA RIDUZIONE NELL’ANNO SUCCESSIVO. SE LA DECORRENZA RISULTA DAL 1° GENNAIO SI DEVE CONSIDERARE IL PAGAMENTO A QUOTA INTERA PER L’INTERO ANNO.

PER L’ISCRITTO CHE DIVENTA TITOLARE O SUBENTRA NELLA SOCIETÀ CON DECORRENZA 31 DICEMBRE É FACOLTÀ UNIVOCA DELL’E.N.P.A.F. DELIBERARE IN MERITO A QUALSIVOGLIA RIDUZIONE PER L’ANNO IN CORSO.

4. STAGISTI, SPECIALIZZANDI e BORSISTI

Il borsista che svolge attività professionale per più di 6 mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare, senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella E.N.P.A.F., è tenuto alla contribuzione intera.

Le borse di studio riconosciute dall’Università, in genere, comportano l’obbligo di versamento contributivo alla Gestione Separata Inps e, pertanto, permettono all’iscritto di chiedere la riduzione dell’85% del contributo pensionistico o il contributo di solidarietà.

In caso di stage (art. 18 legge n. 196/1997), essendo preminente la finalità specifica dell’addestramento o dell’apprendimento, L’ E.N.P.A.F. ritiene non si configuri esercizio di attività professionale.

Le medesime considerazioni sono valide anche nel caso di frequentazione di scuole di specializzazione nel settore farmaceutico (DM 1° agosto 2005) o nel caso di master universitari di primo e secondo livello (DM 22 ottobre 2004 n. 270). Si evidenzia che alle predette figure può accompagnarsi una borsa di studio; questa, ove comporti per il suo oggetto lo svolgimento di attività professionale, determinerà l’applicazione dei criteri indicati in premessa in materia di borse di studio (contribuzione intera), mentre ove abbia la mera funzione di sostentamento dello stagista o dello specializzando (borsa di importo annuo inferiore ai 5.000,00 euro lordi) permetterà l’iscrizione alle liste del Centro per l’impiego come disoccupato involontario e, pertanto, la richiesta del contributo ridotto dell’85% (o del contributo di solidarietà se iscritto dopo il 2004).

5. CANCELLAZIONE

L’iscrizione o la cancellazione decorrono dalla data in cui il Consiglio dell’Ordine adotta la relativa deliberazione.

E’ pertanto necessario che la domanda di cancellazione venga presentata dall’interessato in tempo utile per consentire al Consiglio di adottare la delibera entro la fine dell’anno solare, diversamente è dovuto il contributo anche se l’iscrizione è stata conservata per un solo giorno nel corso dell’anno.

6. L’ASSISTENZA E.N.P.A.F.

La sezione assistenza E.N.P.A.F. provvede alla concessione di prestazioni assistenziali continuative e straordinarie “una tantum”, agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in particolare stato di bisogno, nei casi di malattia, disoccupazione involontaria e di inabilità temporanea al lavoro.

La domanda deve essere sempre rivolta all’ultimo Ordine di appartenenza del farmacista il quale trasmette la pratica all’Ente per la definizione della stessa

Il regolamento e la modulistica da utilizzare per presentare la domanda di sussidio continuativo o straordinario sono presenti sul sito internet dell’ENPAF nella sezione dedicata all’Assistenza.

7. LA MATERNITÀ E.N.P.A.F.

L’E.N.P.A.F. eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001.

La prima condizione per poter fruire dell’indennità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.

Dunque, non hanno diritto all’indennità di maternità le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, quelle che sono assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS ovvero presso la Gestione Separata INPS, ma, in quest’ultimo caso, solo se versano l’aliquota contributiva massima nella quale è compresa anche la quota per la copertura della maternità. In tutti questi casi l’erogazione avviene ad opera di altri Enti o istituti e dunque non è a carico dell’E.N.P.A.F..

Ferme queste premesse, ne consegue che hanno titolo all’indennità di maternità:

  • le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego (vedi nota)
  • le lavoratrici dipendenti solo se tra l’inizio della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo per maternità sono decorsi più di sessanta giorni e solo nel caso in cui non gode di alcuna indennità di disoccupazione (vedi nota)
  • coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio
  • le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa
  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia o parafarmacia
  • le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa
  • coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA
  • le iscritte che in regime di lavoro autonomo svolgano attività non professionale
  • le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgano alcuna attività lavorativa.

L’indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto. L’emolumento viene erogato nella stessa misura anche in caso di aborto che sia intervenuto dopo il compimento del sesto mese di gravidanza. In caso di aborto verificatosi a partire dal terzo mese di gravidanza (12^ settimana) ma prima del compimento del sesto mese spetta un’indennità pari a una sola mensilità.

La domanda per ottenere l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza.

Nota

E’ importante evidenziare che le iscritte lavoratrici dipendenti che si trovino disoccupate all’inizio del periodo di congedo di maternità sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità da parte dell’INPS, purché tra l’inizio della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. In questa ipotesi, dunque l’E.N.P.A.F. non è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità all’iscritta sebbene disoccupata. Nel caso in cui l’iscritta si trovi all’inizio del periodo di congedo di maternità disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione questa si converte nell’indennità di maternità con la conseguenza che l’ENPAF non è tenuto a corrisponderla.

8. LA PENSIONE E.N.P.A.F.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LA PENSIONE?

La pensione di vecchiaia E.N.P.A.F. viene erogata se l’iscritto ha:

  • raggiungimento di 68 anni e 9 mesi di età
  • un minimo di 30 anni di contribuzione
  • un minimo di 20 anni di attività professionale.

Il versamento del contributo di solidarietà non produce pensione ed inoltre non é restituibile nè reintegrabile.

QUANTO SI PERCEPISCE DI PENSIONE ENPAF?

L’importo è proporzionale a quanto versato ogni anno.

Indicativamente per un iscritto dopo il 1 gennaio 2004 (con i requisiti sopra indicati e con 30 anni di contribuzione intera) la pensione sarà di 516,46 € lordi per 13 mensilità.

Nel caso di contribuzione ridotta tale importo va riferito alla percentuale di riduzione scelta.

Il versamento del contributo di solidarietà non produce pensione.

SE NON SI RAGGIUNGONO I REQUISITI PER LA PENSIONE E.N.P.A.F., SI PUÓ OTTENERE LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI?

L’articolo 24 del Regolamento E.N.P.A.F. disciplina la restituzione dei contributi prevedenziali.

La restituzione dei contributi è prevista a favore di chi, iscritto all’Albo e quindi all’E.N.P.A.F. al 1° gennaio 1995 ovvero in data successiva, al compimento del 68° anno di età (salvo adeguamento all’aspettativa di vita) non abbia maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.

In questo caso, a domanda dell’interessato e previa cancellazione dall’Albo, i contributi versati vengono restituiti decurtati di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all’E.N.P.A.F., al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte (attualmente fissata al 12%). La somma così determinata è maggiorata dell’interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente.

La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all’anno di competenza 2003. I contributi versati a partire dall’anno 2004 non vengono più restituiti.

Tutta la modulistica relativa alla domanda di pensione e gestione della pensione erogata è presente sul alla seguente pagina del sito dell’E.N.P.A.F.