TURNI DI SERVIZIO E CHIUSURE DELLE FARMACIE: LEGGE REGIONALE 21/1991

La disciplina legislativa della turnazione dei farmacisti nell’apertura degli esercizi farmaceutici è stabilita a diversi livelli.
In primo luogo (e segnatamente per quanto riguarda la Regione Piemonte) tale disciplina è dettata dalla legge regionale n. 21/1991, avente per oggetto “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica”. L’art. 3 di questa legge stabilisce che è di competenza dell’ASL la “disciplina dei turni di servizio e delle chiusure delle farmacie del territorio sentito il parere dell’Ordine provinciale dei Farmacisti e delle O.O.S.S. di categoria”. Gli articoli 12 e seguenti di questa stessa legge fissano inoltre le regole per la turnazione, tenuto conto principalmente del numero di farmacie presenti sul territorio e della densità della popolazione residente in ciascun Comune. É poi rilevante quanto previsto dall’art. 20 della legge medesima, il quale impone che i turni di apertura e chiusura per ferie di ogni farmacia presente sul territorio siano programmati, calendarizzati e resi noti con anticipo di anno in anno, di concerto con l’Ordine professionale e le organizzazioni sindacali di categoria.
Su questo quadro normativo si è innestato il c.d. “decreto cresci Italia” n. 1/2012, il cui art. 11 comma 8 ha testualmente previsto che “I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”. In sostanza tale decreto legge – nell’ottica dichiarata di incrementare la concorrenza e la liberalizzazione nel settore farmaceutico – ha stabilito che la determinazione dei turni operata in base alle disposizioni vigenti ha il solo scopo di fissare il regime “minimo” di erogazione del servizio pubblico, fermo restando il diritto dei singoli esercizi farmaceutici di osservare orari e turni di apertura più estesi rispetto a quelli (appunto “minimi”) stabiliti dalle norme di riferimento.
Fermo ciò, va però rammentato che le previsioni liberalizzatrici del decreto “cresci Italia” non hanno abrogato le sopra citate disposizioni della legge regionale n. 21/1991. In particolare, la previsione che consente ai farmacisti di tenere aperta la farmacia anche oltre il regime “minimo” di orari e turnazioni determinato a norma della stessa legge regionale n. 21/1991 non intacca le regole stabilite dagli articoli 3 e 20 della legge regionale, i quali impongono ai farmacisti di operare (e di rispettare) la programmazione e la calendarizzazione dei rispettivi turni di apertura, concertandoli con l’Ordine e con le organizzazioni di categoria, conseguendo l’approvazione dell’ASL e rendendo nota ai cittadini questa programmazione mediante i cartelli affissi fuori dagli esercizi.
A fronte di queste disposizioni, aperture delle farmacie non programmate, non concordate e non rese note nelle forme di legge rischiano non solo di costituire una violazione della legge regionale n. 21/1991, ma anche di integrare condotte disciplinarmente rilevanti nei rapporti con i colleghi e con l’Ordine, oltre che di pregiudicare la fruibilità e l’accesso al servizio sanitario pubblico da parte dei cittadini.

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