REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PER I CORSI DI STUDIO DELLE CLASSI LM-13 E 14/S (CORSI DI STUDIO IN FARMACIA E CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE)
TITOLO I: Principi generali
Art. 1
Definizione di tirocinio curriculare
Il tirocinio curriculare è un periodo di attività formativa professionale che ha luogo in una farmacia aperta al pubblico oppure ospedaliera.
Il tirocinante è assistito da un Tutor accademico e da un Tutor professionale
Il tirocinio curriculare quale attività formativa prevede l’assegnazione di crediti (CFU) come disposto dalla Direttiva 85/432/CEE e dal DM 16 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155.
Il tirocinio non può essere sostitutivo di manodopera professionale o di prestazione professionale e non costituisce rapporto di lavoro o sua premessa.
Le farmacie non possono accogliere tirocinanti che siano parenti, coniugi od affini sino al 2° grado con il titolare o il direttore o con altri farmacisti soci/associati della società che gestisce la farmacia o con il Tutor professionale.
Art. 2
Periodo e durata
L’attività di tirocinio deve essere svolta per un totale di 25 ore per ciascun CFU previsto dal regolamento didattico, durante l’arco temporale di almeno sei mesi.
La presenza in farmacia si articola su un massimo di 6 giorni/settimana per un massimo di 7 ore al giorno entro le fasce orarie di apertura secondo quanto stabilito dallo specifico progetto.
Il tirocinio è di norma svolto continuativamente o in due periodi di tre mesi ciascuno, anche in farmacie differenti, ma in eccezionali casi adeguatamente motivati la Commissione di cui all’art. 4 può autorizzare lo studente ad effettuare sospensioni prolungate oltre a quella normalmente prevista fra i due trimestri.
In ogni caso il tirocinio dovrà essere completato entro un anno solare dall’interruzione, salvo motivate esigenze curriculari che saranno valutate dalla Commissione per il Tirocinio su richiesta degli studenti interessati
TITOLO II: Organizzazione
Art. 3
Convenzioni e Memorandum di Intesa.
È sottoscritta con gli Ordini Provinciali dei Farmacisti una convenzione secondo le procedure previste dai competenti organi di Ateneo. La convenzione è valida per tutte le Farmacie contenute nell’elenco di cui all’art. 9.
Il Dipartimento sottoscrive altresì con l’Ordine dei Farmacisti un Memorandum di Intesa, valido a tempo indeterminato. Tale documento sarà finalizzato a regolare i rapporti non già disciplinati dalla Convenzione, in conformità con i principi del presente regolamento, ad impegnarsi reciprocamente per semplificare gli adempimenti per studenti e farmacisti ed a rafforzare la sinergia al fine di offrire una formazione aggiornata e coerente con la funzione sociale dei futuri farmacisti.
Altre convenzioni con singole farmacie aperte al pubblico fuori regione Piemonte devono essere stipulate previa autorizzazione dell’Ordine provinciale di pertinenza.
I rapporti con le farmacie ospedaliere sono regolati da convenzioni stipulate tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale od Ospedaliera o l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in cui è inserita la farmacia e l’Ateneo in conformità ai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di tirocinio.
Art. 4
Commissione per il Tirocinio
È istituita la Commissione per il Tirocinio ai sensi dell’art 5 del regolamento didattico.
Fanno parte della Commissione:
– il Direttore del Dipartimento o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
– i Presidenti dei Corsi di Laurea magistrale della classe LM-13 o loro delegati;
– il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino o suo delegato;
– uno studente delegato dai rappresentanti in Consiglio di Dipartimento al proprio interno;
Nessun componente universitario, neppure in ruoli differenti, può restare in carica per oltre sei anni continuativi.
E’ possibile ricoprire nuovamente la carica di commissario dopo un’interruzione di almeno un anno solare.
Le eventuali deleghe devono essere rese note al momento della costituzione della Commissione, onde garantire la necessaria stabilità della Commissione e la continuità del suo lavoro.
Le norme di funzionamento sono quelle previste dall’art. 12 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento in quanto compatibili.
I tutor accademici non possono essere componenti della Commissione.
Art. 5
Tutor accademico e Conferenza dei Tutors
Il Tutor accademico è il docente universitario cui fa riferimento il Tirocinante e collabora con il Tutor professionale al fine di conseguire il miglior esito finale del tirocinio.
Per poter ricoprire la funzione di Tutor accademico, il docente deve appartenente ai settori CHIM09, BIO14, CHIM08 oppure essere in possesso della abilitazione professionale.
I Tutor accademici collettivamente costituiscono la Conferenza dei Tutor, con la funzione di supporto didattico alla Commissione per il Tirocinio.
Art. 6
Tutor Professionale
Il Tutor professionale è il titolare della Farmacia, il direttore oppure un collaboratore da essi designato fra i farmacisti che abbiano svolto l’attività professionale per almeno due anni in una farmacia aperta al pubblico o in una farmacia ospedaliera.
Il Tutor professionale si fa carico della formazione professionale del Tirocinante, assumendosene la relativa responsabilità.
Non è consentito esercitare le funzioni di Tutor professionale per più di un tirocinante contemporaneamente.
Non possono esercitare la funzione di Tutor i farmacisti cui sia stato irrogato ed eventualmente confermato un provvedimento di censura negli ultimi due anni o di sospensione negli ultimi cinque anni.
Non possono esercitare la funzione di Tutor i farmacisti che prestino servizio in una Farmacia in cui il titolare o il direttore sia stato oggetto dei provvedimenti precedentemente elencati.
Art. 7
Compiti della Commissione per il Tirocinio
La Commissione per il Tirocinio esercita funzioni organizzative e verifica che le attività si svolgano con osservanza delle norme e dei principi contenuti nel presente regolamento. In collaborazione con la Conferenza dei Tutor esercita le funzioni didattiche.
Relativamente alle funzioni didattiche, la Commissione, con il parere favorevole della Conferenza dei Tutor, è preposta a:
a. istituire e regolamentare idonee forme di valutazione, anche in itinere, al fine di verificare il corretto svolgimento del tirocinio e la crescita professionale dello studente;
b. stabilire i contenuti formativi del tirocinio aggiornandoli in base agli argomenti divenuti di attualità e renderli noti attraverso la pubblicazione sul sito web rispettando le norme di trasparenza e le scadenze previste per le altre attività formative (insegnamenti istituzionali).
c. predisporre un idoneo modello di libretto-diario, disciplinarne le modalità di compilazione, nonché stabilire ogni ulteriore adempimento utile a dimostrare l’adeguato svolgimento del progetto formativo;
Relativamente alle funzioni organizzative, la Commissione, anche su proposta della Conferenza dei Tutor, è preposta a:
d. stabilire ed aggiornare le procedure amministrative relative al tirocinio, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta successiva;
e. aggiornare l’elenco dei Tutor accademici per ciascun anno accademico, nel rispetto delle scadenze previste per la pubblicazione del Manifesto degli Studi, e stabilire i criteri di assegnazione qualora uno studente non effettui la scelta del Tutor, nonché l’eventuale numero massimo di tirocinanti che ciascun Tutor accademico può seguire contemporaneamente;
f. prendere atto dell’elenco di cui all’art. 9 e curarne la pubblicazione sul sito del Dipartimento eventualmente tramite delega ad un tecnico amministrativo della segreteria didattica;
g. intervenire nei casi in cui un Tutor accademico ne faccia richiesta, per fornire chiarimenti, indicazioni ed ogni aiuto necessario;
h. verificare le esigenze di formazione attraverso appropriate forme di consultazione con l’Ordine dei Farmacisti o singoli professionisti, indagini e sondaggi e partecipare al processo di Assicurazione della Qualità per le questioni di competenza, istituendo adeguati flussi informativi.
Relativamente alle funzioni di supervisione, la Commissione è preposta a:
i. assicurare la tempestiva pubblicazione sul sito di tutte le informazioni relative al tirocinio;
j. accertarsi che tutti gli studenti siano liberi di scegliere una farmacia in cui svolgere il tirocinio ovvero, qualora non effettuino una scelta, che l’assegnazione avvenga unicamente nell’interesse dello studente;
k. assicurare ai tirocinanti e agli ex-tirocinanti la possibilità di segnalare violazioni del presente regolamento o di altre norme; in particolar modo, al Tirocinante è garantito il diritto di segnalare eventuali inosservanze da parte dei Tutor senza che ciò comporti, direttamente o indirettamente, un giudizio negativo sul tirocinio;
l. garantire ai Tutor professionali il diritto ad essere tempestivamente informati di eventuali difficoltà emerse o critiche mosse al loro operato, nel rispetto dei principi di leale collaborazione;
m. accertarsi che i Tutor accademici svolgano le funzioni ad essi attribuite;
n. effettuare verifiche funzionali a perseguire gli scopi indicati.
Art. 8
Compiti dei Tutor
Il Tutor professionale:
• cura l’attuazione del programma formativo, di cui al successivo art.13, fornendo la propria esperienza professionale;
• controlla l’attività del Tirocinante, le sue presenze in Farmacia e lo aiuta nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà;
• certifica l’attività svolta ed esprime, per la parte di propria competenza, la valutazione sul tirocinio (adeguatamente svolto/non adeguatamente svolto);
• fornisce ogni informazione in materia di sicurezza e rischi specifici e di pronto soccorso in ottemperanza al Dlgs. 81/2008 e s.m.i., eventualmente avvalendosi della collaborazione della figura preposta a tal fine all’interno della farmacia.
Il Tutor accademico:
assiste il Tirocinante al fine di garantire un proficuo svolgimento del tirocinio e verifica che esso si svolga in modo commisurato al progetto formativo, attraverso le verifiche stabilite dalla Commissione per il Tirocinio e dalla Conferenza dei Tutor.
Inoltre, riferendo alla Commissione per il tirocinio o rimettendo ad essa le relative questioni quando ne ravvisi la necessità, il tutor accademico:
• esamina le domande di tirocinio verificandone la conformità alla disciplina vigente, compreso il rispetto delle propedeuticità indicate nel regolamento didattico;
• interviene, nel caso di oggettiva difficoltà dello studente a reperire la farmacia ospitante, per individuare la struttura disponibile;
• interviene per garantire la corretta osservanza della disciplina che regolamenta il tirocinio, in particolare nei casi di violazione dei diritti previsti all’art.16, sentito il Tutor professionale ed informando tempestivamente la Commissione per il Tirocinio;
• dispone, quando previsto, l’eventuale trasferimento del tirocinio presso altra farmacia o la reiterazione o il completamento dello stesso, se necessario.
Art. 9
Farmacie autorizzate
La convenzione stipulata con gli Ordini provinciali di cui all’art. 3 è valida per tutte le farmacie che hanno comunicato la propria adesione all’Ordine e da quest’ultimo indicate al Dipartimento in un elenco che viene pubblicato sul sito web.
Le modalità, anche tecniche, di aggiornamento e comunicazione di tale elenco sono disciplinate congiuntamente nel Memorandum.
Le farmacie in cui prestano servizio meno di sei farmacisti possono ospitare un tirocinante, quelle con almeno sei farmacisti possono ospitarne 2. Nel computo non sono considerati i tirocini extracurriculari. E’ possibile derogare a tali limiti nella misura di una unità per periodi non superiori a due settimane.
Art. 10
Aggiornamento dell’elenco dei tutor accademici
Entro la fine del mese di giugno la Commissione per il Tirocinio verifica che vi siano tutor accademici sufficienti a garantire il corretto svolgimento delle attività, in base al numero degli iscritti alla quarta annualità dei due CCLM.
In caso di difficoltà la Commissione informa il Consiglio di Dipartimento che, adegua il numero dei Tutor accademici, eventualmente cooptandoli fra coloro che sono in possesso dei relativi requisiti.
Art. 11
Trasparenza ed integrità
La Commissione o i singoli commissari appartenenti al corpo docente possono effettuare verifiche e ricevere segnalazioni al fine di assicurare il corretto svolgimento del tirocinio nell’esclusivo interesse della crescita professionale del tirocinante e l’adempimento dei doveri connessi alla funzione di tutor.
Eventuali problemi segnalati o emersi saranno discussi nel rispetto della riservatezza e del principio del contraddittorio.
La commissione redige e pubblica annualmente un rapporto contenente il numero di segnalazioni ricevute e l’esito del procedimento.
TITOLO III: Procedimenti e programmi
Art.12
Domanda di Tirocinio
Gli studenti possono presentare domanda di tirocinio nel rispetto delle propedeuticità stabilite dal regolamento didattico valido per la loro coorte, previa adeguata compilazione del piano carriera.
Le norme di dettaglio per presentare domanda, tenuto conto delle diverse modalità di svolgimento, sono stabilite dalla Commissione per il Tirocinio, allegate al presente regolamento (allegato 1) e rese note tramite pubblicazione sul sito web.
Art.13
Progetto formativo
Il Tirocinio è orientato a fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale. Per ciascun Tirocinio attivato viene predisposto un progetto formativo in cui sono riportati i contenuti di cui all’allegato 2, che viene aggiornato dalla Commissione e dalla Conferenza dei Tutor anche in base alle esigenze di formazione emerse dalle consultazioni con le parti sociali.
Art.14
Acquisizione dei CFU
Per poter acquisire i crediti formativi attribuiti dall’ordinamento didattico del corso di studio è indispensabile aver superato la prova in itinere, consegnare il libretto-diario ed il giudizio redatto dal Tutor professionale e quindi sostenere un colloquio finale.
Il Tutor Accademico trasmette alla Commissione il proprio giudizio finale, che tiene conto del libretto-diario, del giudizio del tutor professionale e delle eventuali prove svolte durante il tirocinio o al termine dello stesso, segnalando eventuali lacune riscontrate e qualora sia positivo provvede a verbalizzare l’esito.
Qualora siano state segnalate dal Tutor lacune nello svolgimento o esse siano emerse dalla verifica della documentazione, la Commissione stabilisce gli adempimenti che lo studente deve attuare al fine dell’approvazione.
TITOLO IV: Diritti e doveri del Tirocinante
Art. 15
Doveri del Tirocinante
Il Tirocinante è tenuto a:
• comunicare i dati informativi richiesti dalle strutture interessate in modo completo ed evidenziare le eventuali incompatibilità sopraggiunte;
• svolgere le attività previste dal progetto formativo;
• tenere diligente nota dell’attività svolta compilando il libretto-diario;
• attenersi alle norme seguite dal personale in servizio presso la struttura ospitante;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• seguire le indicazioni impartite dal Tutor professionale;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
• indossare il camice bianco e l’apposito cartellino di riconoscimento, predisposto dall’Ordine provinciale, che lo identifica come tirocinante e che sarà restituito al termine del tirocinio;
• avvertire il Tutor professionale in caso di assenza;
• dispensare medicinali al pubblico con il controllo del Tutor professionale.
• adempiere correttamente a tutte le formalità amministrative indicate dalla Commissione e pubblicate sul sito web.
Art. 16
Diritti del tirocinante
Lo studente che deve intraprendere il periodo di pratica professionale ha diritto di:
• scegliere una farmacia nel rispetto dei limiti e delle incompatibilità previsti dal presente regolamento e ricevere assistenza dal Tutor accademico in caso di difficoltà di scelta o reperimento;
• perseguire gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal presente regolamento;
• ricevere dal Tutor professionale informazioni sull’andamento del tirocinio;
• modificare il progetto formativo (struttura, tutor, periodo) quando ne ricorrano i presupposti e le motivazioni, secondo le procedure stabilite dalla Commissione;
• riferire al Tutor accademico o, se necessario, alla Commissione ogni problema occorso durante lo svolgimento del tirocinio ed avere la necessaria assistenza.
Art. 17
Internazionalità
Il Dipartimento incentiva l’internazionalità.
Gli studenti possono svolgere il tirocinio all’estero (per un massimo di tre mesi) nell’ambito del progetto Erasmus+, secondo la relativa disciplina, in una farmacia ospedaliera od aperta al pubblico.
E’ altresì possibile, in alternativa e sempre nel limite di tre mesi, svolgere il tirocinio all’interno della Comunità Europea in una farmacia ospedaliera o aperta al pubblico al di fuori degli accordi Erasmus+.
Qualora lo studente intenda svolgere il tirocinio in una farmacia estera non convenzionata, deve acquisire l’assenso della struttura ospitante e presentare richiesta di Convenzione secondo le tempistiche stabilite dalla Commissione per il Tirocinio e pubblicate sul sito, nel rispetto delle regole del Paese ospitante.
L’assenso di cui al comma precedente dovrà contenere:
– esplicita accettazione del progetto formativo in quanto ai contenuti comuni alla normativa del Paese ospitante e descritti nell’allegato A del presente regolamento;
– indicazione del Tutor professionale;
– documentazione del possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del DLgs 8 agosto 1991 n. 258, nonché di ogni altro requisito prescritto dalla disciplina in vigore nel Paese di destinazione per l’esercizio della professione, tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Tutor professionale ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 3 ed art. 46 comma 1 lettere i, l, m, n.
– dichiarazione sostitutiva che attesti l’insussistenza di una qualsiasi incompatibilità prevista dal presente regolamento.
Il libretto-diario sarà compilato in lingua inglese ed eventualmente anche in italiano.
La Commissione per il Tirocinio e la Conferenza dei Tutor, in raccordo con la Commissione per la Mobilità Internazionale, stabiliscono eventuali obblighi formativi specifici per gli studenti che intendano svolgere parte del tirocinio all’estero.
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
Entrata in vigore e validità
Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Dipartimento e la pubblicazione sul sito, che avviene entro 5 giorni dall’approvazione.
I tirocini in corso a quella data e le convenzioni già sottoscritte sono disciplinati secondo le modalità vigenti al momento dell’inizio del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall’art. 19.
I Tutor accademici che superino il numero di tirocinanti stabilito dalla Commissione possono terminare le proprie funzioni per i tirocini attivati.
Art. 19
Durata del tirocinio
I tirocini iniziati nel 2015 avranno la durata prevista dall’art. 2.
Le necessarie rettifiche documentali verranno eseguite d’ufficio senza alcun onere per il tirocinante.
Art. 20
Entrata in carica dei commissari
Con l’approvazione del presente regolamento, la Commissione per il Tirocinio viene sciolta e la sua composizione ridefinita in base all’art. 4.
Il delegato dell’Ordine ed il rappresentante degli studenti si intendono confermati salvo esplicite dimissioni o revoca della delega.
Nel caso in cui un componente docente venga confermato in carica, per il computo della durata del mandato si considera quale data di nomina il giorno 02 maggio 2013.
I commissari che siano attualmente Tutor possono portare a termine i tirocini attivati.
Art. 21
Memorandum di intesa
Entro il 27 febbraio 2015, la Commissione per il Tirocinio redigerà un memorandum di intesa da sottoporre alla firma del Direttore del Dipartimento e degli Ordini provinciali già firmatari della Convenzione.
Scarica il MEMORANDUM DI INTESA
ALLEGATO 1
Procedure amministrative
Si confermano le procedure in vigore fino a successiva decisione della Commissione per il Tirocinio.
ALLEGATO 2
Argomenti da svolgere durante il periodo di tirocinio
Si confermano i programmi vigenti fino a successiva decisione della Commissione per il Tirocinio.