PRESCRIZIONE MEDICINALI CONTENENTI SOSTANZE PSICOTROPE

La Federazione ritiene opportuno rammentare gli adempimenti cui è tenuto il farmacista nella spedizione delle ricette medicinali a base di benzodiazepine.
In particolare riguardo la spedizione delle ricette ripetibili, utilizzate per la prescrizione dei medicinali in questione ad uso diverso da quello parenterale e inseriti nella sezione E della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/1990. Tali ricette, infatti, vengono spesso utilizzate dai pazienti anche oltre il periodo di validità o esaurita la ripetibilità delle stesse.
In proposito, si ritiene pertanto utile richiamare l’attenzione sulle corrette modalità di dispensazione dei medicinali in questione.

La dispensazione dei medicinali contenenti benzodiazepine ad uso diverso da quello parenterale, inseriti nella tabella dei medicinali, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica ripetibile. La validità della ricetta è di trenta giorni e la ripetibilità è consentita per non più di 3 volte (va comunque ricordato che l’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta). Il farmacista deve apporre su tali ricette il timbro della farmacia e, solo in caso di ricette relative a preparazioni galeniche, la data di spedizione ed il prezzo praticato (cfr art. 37 del RD 1706/1938; Consiglio di Stato, sentenze n. 5574/2009 e 3322/2015).
Si sottolinea, in proposito, l’importanza del rispetto, da parte dei farmacisti, dell’adempimento relativo all’apposizione del timbro e del limite di validità della ricetta, considerato che, dopo tre dispensazioni (rilevabili dal timbro apposto sulla ricetta) effettuate nell’arco temporale di 30 giorni e, in ogni caso, una volta scaduto tale periodo, la ricetta non può più essere spedita, a garanzia del corretto utilizzo del farmaco e della salute dei pazienti.
Ad ogni buon fine, si riepilogano le modalità di dispensazione e gli adempimenti previsti in capo al farmacista per la spedizione delle ricette che prescrivono medicinali contenenti benzodiazepine inseriti nelle altre sezioni (A e D) della tabella dei medicinali.
La dispensazione dei medicinali contenenti benzodiazepine compresi nella tabella dei medicinali, sezione A (Flunitrazepam), è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta a ricalco. Il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente, apporvi la data di spedizione ed il timbro della farmacia e conservarla per due anni a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di entrata e uscita stupefacenti. Sulle ricette relative a preparazioni galeniche il farmacista deveapporre anche il prezzo praticato (art. 37 del RD 1706/1938; Consiglio di Stato,
sentenze n. 5574/2009 e 3322/2015).

Il farmacista ha, inoltre, l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 43 del DPR 309/1990. In particolare, si rammenta che:
–  la ricetta è compilata in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal SSN. Una copia della ricetta è comunque conservata dall’assistito;
–  la prescrizione può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni (ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis);
–  il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore;
–  la ricetta a ricalco deve essere utilizzata anche per la prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata.

La dispensazione di benzodiazepine inserite nella tabella dei medicinali, sezione D, (composizioni per uso parenterale) è effettuata dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi, se non la consegna all’autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale ricetta ha validità di trenta giorni. Il farmacista deve annotare e apporre sulla ricetta data di spedizione e timbro della farmacia. Sulle ricette relative a preparazioni galeniche il farmacista deve apporre anche il prezzo praticato (art. 37 del RD 1706/1938; Consiglio di Stato, sentenze n. 5574/2009 e 3322/2015).
All’atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009 (c.d. “transitati”), prescritti con ricette diverse da quella a ricalco o da quella SSN, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

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