PREPARAZIONI ESTEMPORANEE A BASE DI PIANTE: LE ULTIME NOVITA’ LEGISLATIVE

L’immissione sul mercato dei preparati erboristici e, in genere, dei prodotti a base di ingredienti vegetali preparati nelle farmacie, nelle parafarmacie e nelle erboristerie è stata per lungo tempo soggetta ad una disciplina normativa confusa e non sempre univoca. Recentemente è intervenuto il legislatore nazionale con il decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 75, recante il “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali”, che ha recepito – tra l’altro – le indicazione fornite dal Ministero della Salute in materia di preparazioni estemporanee a base di piante ad uso alimentare. E’ questo il tema su cui ci concentriamo nel presente articolo.
Iniziamo allora precisando che cosa intende il legislatore per preparazioni estemporanee a base di piante ad uso alimentare. In base al d.lgs 75/2018 sono tali quelle preparazioni che sono destinate al singolo cliente della farmacia, e non alla commercializzazione in serie su base nazionale; che vengono vendute sfuse e non preconfezionate; che sono composte da piante tal quali, da estratti secchi o liquidi di piante tal quali, da sole o miscelate tra di loro.
Va poi chiarito che le sostanze e i preparati vegetali ammessi all’uso per le preparazioni estemporanee a base di piante ad uso alimentare sono soltanto quelli elencati nell’allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute 10.8.2018, avente per oggetto la “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali”. Questo “allegato 1” è stato da ultimo modificato dal Decreto Ministeriale 9.1.2019, il quale ha espressamente stabilito che “I prodotti non conformi alle disposizioni dell’allegato 1 del decreto ministeriale 10.8.2018 che non sono in linea con le modifiche apportate allo stesso allegato dal presente decreto possono essere immessi in commercio fino al 31.3.2019”. Sicché a decorrere dal 1°.4.2019 le sostanze e i preparati non riportati nel suddetto allegato 1 aggiornato – ancorché presenti nel “vecchio” allegato 1 – non potranno più essere immessi in commercio.
Infine, occorre individuare quali sono i professionisti ai quali la nuova normativa consente di allestire le preparazioni estemporanee di cui si tratta.
Ebbene, queste preparazioni sono certamente consentite ai farmacisti nei laboratori delle farmacie. Nulla di nuovo in ciò rispetto al vecchio quadro normativo. Va peraltro segnalato che la circolare ministeriale 24.1.2019 (recante “Disposizioni per la vendita al consumatore finale di preparazioni estemporanee a base di piante per uso alimentare”) ha precisato che sono abilitati ad effettuare le preparazioni estemporanee anche “gli erboristi diplomati ex-legge 6 gennaio 1931, n. 99, ovvero i laureati in scienze e/o tecniche erboristiche”, nonché i farmacisti che prestano la loro opera in parafarmacia. La stessa circolare ha però cura di precisare che erboristi e farmacisti che esercitano in parafarmacia debbono operare “in un laboratorio registrato dalla ASL competente per la manipolazione di alimenti in conformità alle normative vigenti”. Il che appare una cautela fondamentale, considerato l’impatto della disciplina in oggetto sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini.

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