Obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie
In data 15 agosto 2014 è entrato in vigore, anche per gli esercenti le professioni sanitarie, l’obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa. Durante l’iter di conversione del provvedimento in esame sono state introdotte importanti modificazioni alla disciplina della responsabilità professionale, tra le quali la definizione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo: sarà la struttura o l’ente che renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, operante in regime autonomo o accreditato con il SSN, a dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale. Per tutti i farmacisti, dipendenti di struttura pubblica o privata, l’obbligo è dunque a carico del datore di lavoro. In attesa che la Federazione stipuli una convenzione collettiva per la copertura assicurativa di tutti i professionisti che, per tipologia di contratto di lavoro, debbano dotarsi di copertura assicurativa in modo autonomo, l’Ordine si è fatto carico di richiedere alcune quotazioni a diversi istituti assicurativi. Non appena disponibile un regolamento che disciplini i requisiti minimi e di uniformità necessari per l’idoneità dei relativi contratti sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione. Si segnala inoltre che con parere n.486/2015 la seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato ha chiarito che sino all’adozione di tale regolamento non potrà essere considerata illecito disciplinare la mancata stipula della polizza assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie.
La Camera ha definitivamente licenziato le norme sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie contenute nelle proposte di legge C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B, già approvate in prima lettura, in un testo unificato e modificate poi dall’altro ramo del Parlamento.
Il testo definitivo del provvedimento, che reca il seguente titolo “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, recepisce quindi le modificazioni introdotte nel corso dell’esame al Senato.
In proposito si rammenta che l’art. 10 della proposta conferma l’obbligo di assicurazione per responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture e l’obbligo, per ciascun esercente la professione sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave, al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria e verso l’assicurato.
Pertanto, mentre le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, il farmacista dipendente dovrà provvedere a stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà per la farmacia di provvedere direttamente anche per tale copertura.