L’ALLESTIMENTO DEI COSMETICI IN FARMACIA

Nonostante gli ultimi anni di crisi economica abbiano inciso significativamente su vari settori dell’economia, il mercato della cosmesi pare non aver subito arresti. Il settore della cosmesi può in effetti rappresentare un valido “business” per il farmacista, che non soltanto commercializza, ma ha anche la facoltà di preparare e allestire i prodotti cosmetici. Del resto, il cosmetico prodotto ed acquistato in farmacia ha per il consumatore finale un valore aggiunto dato dalla natura del luogo di acquisto e dalla specializzazione del professionista addetto alla vendita. É bene però tenere presente che la preparazione dei cosmetici in farmacia è regolata da una disciplina stringente, che il professionista deve conoscere e rispettare, soprattutto per quanto attiene alle cautele da osservare nei locali destinati alla preparazione.

Nel 2009 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento n. 1223/2009 (che ha sostituito una serie di precedenti direttive non immediatamente cogenti) per imporre a tutti gli Stati membri – e a tutti i cittadini/professionisti del settore – dell’Unione europea una normativa direttamente vincolante sulla produzione e commercializzazione dei prodotti cosmetici, con l’obiettivo di garantire e tutelare maggiormente la sicurezza e la salute dei consumatori finali di tali prodotti.

L’art. 8 del Regolamento prescrive che nella fabbricazione dei prodotti cosmetici siano rispettate le buone pratiche di fabbricazione e che, qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (cioè le norme UNI EN ISO 22716 in materia di “Cosmetici – Pratiche di buona fabbricazione (GMP) – Linee guida sulle pratiche di buona fabbricazione”), si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

A livello nazionale, un decreto ministeriale per la verità un po’ risalente (è del 1987!) contiene una serie di prescrizioni sui “criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali di officine di produzione dei cosmetici”. In particolare, in base all’art. 1 di questo decreto, i laboratori di confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere ubicati in locali distinti e separati da quelli adibiti alla preparazione dei medicinali o dei prodotti alimentari. In pratica, è necessario quanto meno disporre di una stanza che sia a ciò dedicata e in cui siano collocati: un armadio chiuso per la conservazione delle sostanze (cioè, come prescrive il decreto, un’area “di stoccaggio” per le materie prime cosmetiche), un bancone per la preparazione dei cosmetici (l’area “di produzione” prevista dal decreto in esame) e uno per il confezionamento. Il prodotto finito deve essere conservato in locali separati in cui siano individuabili i prodotti pronti per la distribuzione. Anche i prodotti utilizzati per la pulizia e la sanitizzazione dei locali ed attrezzature devono essere conservati in aree separate.

Nel caso di officine in cui si effettui contestualmente sia la produzione, sia la vendita al dettaglio dei prodotti cosmetici (come avviene nelle farmacie), gli ambienti destinati alla vendita non devono essere in diretta comunicazione con i locali di produzione e di confezionamento di tali prodotti.

Il farmacista che si appresta ad intraprendere l’attività di preparazione ed allestimento dei prodotti cosmetici in farmacia deve però tener presente che, sempre a livello nazionale, il d.lgs. 204/2015 (avente per oggetto la “Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici”) prevede sanzioni molto severe per chi non rispetta la normativa sui cosmetici: si va dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro per i casi meno gravi, alla pena della reclusione da uno a cinque anni per i casi più gravi.

Insomma, come si diceva all’inizio del presente contributo, quella dei cosmetici può rappresentare una buona occasione di “business” per il farmacista, fermo restando il necessario rispetto delle regole di buona preparazione dettate a tutela della salute dei cittadini.

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