LA SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA E IL FANTASMA DELLA CO-TITOLARITA’

Il decreto-legge “Crescitalia” (d.l. 1/2012) ha stabilito la possibilità per i farmacisti di partecipare in forma “associata” ai concorsi straordinari per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione. A norma dell’art. 11 del suddetto d.l. 1/2012, “ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori (…)”.

L’interpretazione di questa norma ha dato origine ad ampie discussioni, nella misura in cui essa non precisa a chi spetti la titolarità delle farmacie assegnate ai concorrenti “associati”.

Secondo una certa impostazione (avallata dal Ministero della Salute), la norma in oggetto stabilirebbe la forma associata (e quindi la costituzione di una società tra i farmacisti vincitori) ai soli fini della gestione dell’attività, e non invece ai fini della titolarità della farmacia. Cosicché la titolarità dell’esercizio farmaceutico non spetterebbe alla società neo-costituita (competente solo per la gestione), ma sarebbe da incardinarsi – in maniera congiunta – in capo ai singoli farmacisti soci della società stessa (i c.d. “co-titolari”).

Questa interpretazione desta tuttavia alcune perplessità. Intanto perché si pone in contrasto con l’art. 7 della legge 362/1991, il quale stabilisce che la titolarità delle farmacie è incardinata in capo ad un titolare persona fisica oppure ad una società (e non prevede la possibilità di “co-titolarità” ripartita fra più soggetti). E poi perché ammette che la titolarità della farmacia possa essere scissa dalla gestione della stessa, in violazione del noto principio (stabilito dall’art. 12 comma 11 della legge 475/1968) dell’inscindibilità tra la titolarità e la gestione dell’esercizio farmaceutico.

A fronte di queste criticità, è forse preferibile un’interpretazione della norma maggiormente rispettosa del quadro legislativo di riferimento. E’ preferibile, cioè, ritenere che il legislatore, proprio in forza del principio dell’inscindibilità tra titolarità e gestione della farmacia, abbia reputato sufficiente indicare nella norma i soggetti onerati della gestione delle nuove farmacie (ossia le società), dando per scontato che questi stessi soggetti (appunto le società) ne siano allo stesso tempo i titolari.

Ad oggi, comunque, il dibattito è aperto, anche in ragione del fatto che la disposizione di cui si tratta non è ancora stata applicata. E’ peraltro assai probabile che, già in fase di prima applicazione, la questione venga sottoposta all’intervento (si spera chiarificatore) dei Giudici.

print