FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA: OBBLIGHI FORMATIVI

L’obbligo formativo (per intenderci, l’obbligo di acquisire i famosi crediti ECM) è imposto a tutte le figure professionali che operano nella sanità, ivi compresi i farmacisti.
Spesso, gli impegni quotidiani della vita lavorativa portano a prendere un po’ sotto gamba questa incombenza e a sottrarsi alle varie possibilità di corsi, convegni e seminari che vengono offerti dagli organi istituzionali e dagli enti accreditati, proprio al fine di permettere ai farmacisti di adempiere al proprio obbligo formativo.
Va però tenuto presente che questo obbligo è previsto da una norma di legge e, precisamente, dall’articolo 16-bis d.lgs. 502/1992, inserito nel “decreto Bindi” dal d.lgs. 229/1999. Proprio con quest’ultimo decreto legislativo è stato infatti introdotto il concetto di “formazione continua” per le professioni sanitarie: concetto comprensivo dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente, consistente nell’attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate. Sempre con il decreto legislativo 229/1999 è stata prevista la nomina di una Commissione nazionale per la formazione continua istituita presso il Ministero della Salute, la quale definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale ed i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo.
Sostanzialmente, l’obbligo di formazione continua ha la funzione di garantire che il farmacista non si “adagi” sulle nozioni acquisite con gli studi universitari, ma adegui per tutto l’arco della vita professionale le proprie conoscenze aggiornandole al progresso scientifico e tecnologico. In ultima analisi, quindi, la formazione continua è volta a garantire l’erogazione ai cittadini di un servizio pubblico farmaceutico efficiente e qualitativamente elevato.
Ma cosa succede quando questo obbligo formativo non viene rispettato?
Ricordiamo che il Codice deontologico dei farmacisti impone agli iscritti l’obbligo della formazione continua. L’art. 9 comma 2 del Codice stabilisce infatti che “Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini”.
Ricordiamo altresì che le infrazioni del Codice deontologico – e, quindi, anche l’infrazione della sopra riportata norma che prevede l’obbligo della formazione continua – potrebbero dover essere valutate in sede disciplinare e, se del caso, dar luogo all’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice stesso per i casi di violazione.

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