DISPENSAZIONE DELLA CANNABIS TERAPEUTICA: AGGIORNAMENTO NORMATIVO

       Dopo un lungo dibattito sono state finalmente dettate anche in Italia le norme che regolano l’uso terapeutico della Cannabis. Si tratta indubbiamente di un passo importante, considerato che in molti paesi europei questo uso della Cannabis è riconosciuto e legittimato ormai da diversi anni. E’ poi vero che resta ancora da verificare quale sia la reale efficacia dei principi attivi cannabinoidi per la cura di determinate patologie. Ma, per intanto, le norme recentemente adottate hanno il pregio di avere incentivato, soprattutto mediante lo stanziamento di fondi, l’avvio di una sperimentazione seria.

       Le norme di cui si tratta sono state adottate in prima battuta a livello regionale. La Regione Piemonte ha infatti emanato, nel giugno dello scorso anno, la legge n. 11/2015, recante appunto “Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati”. Poco dopo sono state emanate anche le disposizioni a livello statale, con il decreto del Ministro della Salute 9.11.2015, il cui allegato tecnico ha dettato alcuni importanti principi relativi – tra l’altro – all’appropriatezza prescrittiva e alle modalità di dispensazione delle preparazioni a base di Cannabis. Da ultimo, con la deliberazione della Giunta Regionale 25.2.2016, n. 24-2920, la Regione Piemonte ha adottato alcune indicazioni operative per l’attuazione della suddetta legge regionale n. 11/2015, tenendo conto anche dei principi sanciti con il sopra citato decreto ministeriale 9.11.2015.

       E’ proprio dall’esame di questa deliberazione della Giunta Regionale che sorgono alcuni spunti critici. In particolare, il profilo che qui merita rilievo è quello relativo al regime di distribuzione dei medicinali cannabinoidi a carico del Servizio Sanitario Regionale. Secondo quanto stabilito dalla suddetta deliberazione n. 24-2920 della Giunta piemontese, i medicinali cannabinoidi saranno “mutuabili” solo se ritirati presso le farmacie ospedaliere. Tale restrizione al regime di distribuzione a carico del Servizio Sanitario (oltre a non trovare alcun riscontro né nella legge regionale n. 11/2015, né nel decreto ministeriale 9.11.2015) sembra peraltro irrazionale e, potremmo dire, contraria allo spirito stesso della normativa. Se infatti lo spirito della “liberalizzazione” della Cannabis-terapia è quello di offrire ai malati una possibilità in più per alleviare i sintomi legati a determinate patologie, è allora chiaro che i medicinali a base di Cannabis dovrebbero avere la maggiore diffusione possibile e dovrebbero poter essere ritirati a carico del SSN in qualsiasi farmacia, e non solo nelle farmacie ospedaliere. Secondo quanto stabilito dalla Regione Piemonte, invece, ciò non accadrà. I malati piemontesi che abitano lontano dai grandi centri ospedalieri e che necessitano della Cannabis per curarsi, se dovranno assumere il medicinale a carico del SSN, saranno costretti a spostarsi dal loro luogo di residenza e, magari, a dover percorrere molti chilometri per ottenere la cura. Il che – considerata anche la tipologia di malati che ha accesso a questo genere di terapia – appare proprio assurdo.

       Per concludere: è certamente positivo il passo compiuto dalla Regione Piemonte nel senso del riconoscimento del valore terapeutico della Cannabis. Resta fermo, però, che taluni aspetti della deliberazione della Giunta regionale sin qui esaminata (fra cui – appunto – l’aspetto cha attiene al regime di dispensazione dei medicinali cannabinoidi a carico del Servizio Sanitario Regionale), meriterebbero forse di essere rimeditati.

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