DISPENSARI FARMACEUTICI: CROCE SÌ O CROCE NO?

Su questa pagina web ci siamo soffermati più volte sul tema dell’insegna a forma di croce di colore verde che deve essere apposta all’esterno delle farmacie, come previsto sia da una legge statale (l’art. 5 del d.lgs. 153/2009), sia da una legge regionale (l’art. 19 della legge Regione Piemonte n. 21/1991), sia dal Codice deontologico del farmacista approvato nel 2018 (art. 25).
Il punto su cui ci concentriamo oggi è: l’obbligo dell’insegna a croce vale anche per i dispensari?

Come tutti sanno (e come il Consiglio di Stato ha a più riprese confermato), l’istituzione dei dispensari farmaceutici è volta a garantire la capillare distribuzione dei medicinali sul territorio, a compensare le carenze temporanee dei punti di servizio previsti ma non attivati e, da ultimo, a soddisfare esigenze contingenti correlate a presenze di utenza stagionale. I dispensari infatti, pur non garantendo la “pienezza” del servizio farmaceutico, costituiscono comunque punti di erogazione strategici (e perciò assai rilevanti) del servizio stesso.

Le suddette norme che prescrivono la collocazione dell’insegna a croce si riferiscono in modo esplicito solo e soltanto alle “farmacie”, e non anche ai “dispensari”. In particolare, il suddetto art. 5 del d.lgs. 153/2009 prevede testualmente che: “Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione ‘Farmacia’ e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto … è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”.
In base dunque al tenore letterale della normativa di riferimento, soltanto le farmacie (e non anche i dispensari) sarebbero soggette all’obbligo di dotarsi dell’insegna a croce. Tuttavia, una lettura “ragionevolmente orientata” di questa norma potrebbe forse portare ad una conclusione meno netta rispetto all’utilizzo dell’insegna a croce da parte dei dispensari.

Invero, le disposizioni normative che impongono alle farmacie l’obbligo di dotarsi dell’insegna a croce rispondono all’esigenza di rendere le farmacie stesse chiaramente visibili e facilmente identificabili dall’utenza. Ed è chiaro che questa medesima esigenza di “riconoscibilità” del servizio pubblico vale altresì (e, potremmo dire, a maggior ragione) per i dispensari.
Inoltre, è noto che il dispensario è gestito dal titolare della farmacia più vicina. È quindi possibile ritenere che la farmacia e il dispensario gestiti appunto dall’unico titolare costituiscano – in definitiva – un’unica entità di dispensazione di medicinli, composta da molteplici “unità operative” dislocate in più punti del territorio. Sicché pure per questo motivo appare ragionevole che il dispensario, proprio in quanto punto di erogazione del servizio farmaceutico, sia dotato – così come la farmacia – dell’insegna a croce.

In conclusione, è vero che – ad oggi – non esiste una norma che imponga ai dispensari di dotarsi dell’insegna a croce. È però altresì vero che l’installazione di tale insegna presso i dispensari garantirebbe una migliore soddisfazione dell’interesse pubblico dell’utenza ad individuare tempestivamente il punto di erogazione del servizio farmaceutico. Il che, tra l’altro, risponderebbe anche all’interesse privato del farmacista ad essere “riconosciuto” (con tutti i vantaggi commerciali che a ciò conseguono).

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