Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il nuovo “Regolamento CE n° 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici”, pubblicato nella L 342/59 del 22/12/2009. Il regolamento è entrato in vigore l’11/01/2010, tuttavia, ha avuto completa ed effettiva applicazione solo a partire dall’11/07/2013. La precedente legge dell’ambito cosmetico (713/1986 e s.m.i.) continuerà ad avere applicazione solo per le parti non incompatibili con il regolamento europeo. Il provvedimento rende più stringenti le norme sull’utilizzo di sostanze cancerogene ed introduce nuove disposizioni sul ricorso sicuro a nanomateriali, sulla sorveglianza del mercato e sulla rintracciabilità dei prodotti. Il regolamento prevede un’ampia definizione di cosmetico, che non ammette la categoria intermedia tra medicinali e cosmetici, semplificazione resasi necessaria proprio a causa dell’elevato numero di prodotti borderline, comparsi in questi ultimi anni sul mercato.
Articolo 2 – definizioni – 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.