AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON-LINE DEI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE

In applicazione alla Nota del Ministero della Salute prot.3799 del 26/01/2016, in riferimento al rilascio delle autorizzazioni alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione da parte della Regione Piemonte, si comunica che le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. 233/2006, conv. in legge 248/2006, che intendono richiedere tale autorizzazione devono presentare a solo mezzo PEC a sanita@cert.regione.piemonte.it l’apposita domanda nella quale siano indicati gli elementi di cui ai punti 1, 2, e 3 del paragrafo “Rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line”. Ogni modifica degli elementi contenuti nell’autorizzazione deve essere comunicata tramite PEC entro 30 giorni, pena la decadenza dell’autorizzazione.
Ottenuta l’autorizzazione, il titolare della farmacia o esercizio commerciale che intende avviare l’attività deve procedere alla registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza dei medicinali pubblicato sul sito del Ministero della salute all’indirizzo http://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronico/CercaSitoEComm, nonché ottenere copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale. A tal fine, il titolare deve compilare l’istanza on line alla pagina http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/. La richiesta compilata in ogni sua parte, va inoltrata con posta elettronica certificata all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, allegando, in formato elettronico, la copia del documento di identità del presentatore dell’istanza, nonché la copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero da altra Autorità competente, individuata dalla legislazione della Regione o della Provincia autonoma.
L’Ufficio competente del Ministero, fatti i dovuti accertamenti, provvede a registrare il richiedente nell’elenco e, tramite PEC dedicata, a consegnare alla farmacia o esercizio commerciale un’unica copia digitale, non trasferibile, del logo, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo.
Finché la farmacia non riceverà tale logo l’attività di vendita on line non sarà autorizzata.
È cura del venditore comporre l’immagine del logo identificativo nazionale con il collegamento ipertestuale consegnato in modo tale che chiunque clicchi sul logo stesso venga reindirizzato sul portale del Ministero.
I soggetti autorizzati che hanno ottenuto il logo sono personalmente responsabili di ogni violazione dei suddetti limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività effettuata in contrasto con le disposizioni di legge e sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui all’autorizzazione pena la decadenza della stessa.
Il logo dovrà essere presente in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale e dovrà contenere il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell’elenco generato dal Ministero.
Al fine di non creare travisamenti in capo all’utenza sull’identità dei prodotti venduti on line, non è consentito utilizzare il logo nelle pagine impiegate prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione (dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.).

Scarica Nota del Ministero della Salute prot.3799 del 26/01/2016
Scarica Richiesta autorizzazione vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione

print