ANORESSIZZANTI E DIMAGRANTI

       Saranno decisi a breve (forse già entro l’anno) alcuni fra i ricorsi al TAR Lazio proposti da alcune società dei farmacisti contro i provvedimenti del 2015 con cui il Ministro della Salute ha vietato la prescrizione medica e la preparazione di medicinali galenici contenenti principi attivi dimagranti. L’argomento è quindi nuovamente al centro del dibattito degli addetti ai lavori. Dibattito che, peraltro, è agli onori delle cronache da diversi anni.

       Tutto è iniziato nel 2000, quando un decreto dell’allora Ministro della Salute – visto l’abuso di prescrizioni mediche aventi ad oggetto preparati galenici anoressizzanti e viste altresì le gravi conseguenze provocate dall’utilizzo di tali preparati su taluni pazienti – ha imposto a medici e farmacisti un generico divieto di prescrivere e preparare “tutte le sostanze che da sole o in associazione tra loro o con altre sostanze abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale”. Tale decreto (come pure è stato rilevato dal TAR Lazio, davanti al quale il decreto stesso era stato impugnato dalla società dei farmacisti preparatori) era eccessivamente generico, in quanto non individuava specificamente le sostanze vietate e finiva per addossare al medico e al farmacista l’onere di stabilire di volta in volta quali sostanze dovessero ritenersi comprese nel divieto. Per questa ragione il Ministro della Salute ha emesso un secondo decreto – in data 2.8.2011 – con cui ha proceduto a classificare alcune specifiche sostanze (amfepramone, fendimetrazina, fentermina e mazindolo) tra quelle suscettibili di abuso a norma del D.P.R. 309/1990 (testo unico sugli stupefacenti), con conseguente divieto di prescrizione delle sostanze stesse da parte di medici e di preparazione per i farmacisti. È sulla scia di questo decreto del 2.8.2011 che il Ministero della Salute, lo scorso anno, ha emesso altri quattro decreti (appunto quelli che alcune società di farmacisti hanno impugnato davanti al TAR Lazio) con cui ha vietato la prescrizione e la preparazione di medicinali a base di specifici principi attivi dimagranti.

       L’obiettivo che il Ministero intendeva conseguire con i divieti in questione è senz’altro condivisibile, visti i gravissimi danni alla salute dei pazienti causati negli anni passati dall’abuso di medicinali anoressizzanti e dimagranti. Da molte parti si è però osservato che i decreti in esame non solo non sembrano essere risolutivi, ma pongono anche problemi ulteriori rispetto a quello che dovrebbero risolvere. Non sono risolutivi perché vietano l’impiego di talune sostanze solo “a scopo dimagrante”: e ciò significa che i medici potrebbero continuare a prescriverle ai pazienti, seppur “mascherate” come terapie finalizzate a scopi diversi dal dimagrimento. Pongono problemi ulteriori nella misura in cui vietano in modo assoluto la prescrizione e la preparazione di determinate sostanze a scopo dimagrante, omettendo di considerare l’incidenza positiva (e scientificamente dimostrata) che le stesse sostanze hanno su determinate tipologie di pazienti, quali i soggetti affetti da obesità (questo è proprio l’aspetto messo in luce dalle società di farmacisti nei ricorsi al TAR Lazio che stanno per essere sentenziati). Senza contare che talune di queste sostanze, vietate nella forma della preparazione galenica, sono invece liberamente commerciabili sotto forma di medicinale industriale.

       E’ auspicabile che il Ministero intervenga nuovamente, e definitivamente, sulla questione (a prescindere dall’esito dei ricorsi al TAR), al fine di disciplinare in modo più compiuto la materia, evitando i divieti assoluti (che sono spesso fonte di discriminazioni) e tenendo conto dell’efficacia terapeutica delle sostanze anoressizzanti nella cura di determinate patologie. Detto ciò, va però anche riconosciuto che, per quanto il Ministero si sforzi di chiarire e precisare le norme, resterà sempre l’astratta possibilità per medici e farmacisti di aggirarle con conseguenti danni per la popolazione. Sarà quindi necessario che all’azione normativa del Ministero si affianchi (e si implementi) quella esecutiva e di controllo degli organi di vigilanza a ciò deputati. Anche se sarebbe certamente meglio poter contare sul rispetto delle regole (anche deontologiche) da parte dei professionisti sanitari.

print